Il lavoratore e la Cassa Edile

I nostri servizi per il lavoratore edile

Fra i principali compiti del nostro ente c’è quello di garantire la liquidazione ai lavoratori del salario per ferie e per gratifica natalizia, comunemente chiamato accantonamento, versato obbligatoriamente ogni mese dalle imprese alla Cassa Edile. 
Le somme accantonate sono riportate in busta paga per consentire il versamento delle imposte e non costituiscono, come erroneamente ritenuto, una detrazione, ma un’aggiunta al salario mensile, calcolata su ogni ora di lavoro normale prestata.
Il nostro ente deve controllare che le imprese siano regolari nei versamenti, che le somme versate corrispondano alle tabelle paga in vigore nella nostra provincia e che le ore lavorate non siano inferiori alle 8 giornaliere.
Tutte le imprese, anche quelle di fuori provincia, sono tenute a versare, mese per mese, alla nostra Cassa Edile le somme di cui si parla.
La liquidazione delle ferie comprende i versamenti relativi al periodo che va dall’ottobre di un anno all’aprile dell’anno successivo e avviene al massimo entro il 15 del mese di luglio. La gratifica natalizia comprende invece i mesi che vanno da maggio a settembre di ogni anno e deve essere liquidata entro e non oltre il 15 del mese di dicembre.
Molti lavoratori, a causa di errata segnalazione dei dati anagrafici, in particolare della residenza, non ritirano quanto loro dovuto.
È necessario pertanto un attento controllo dell’indirizzo, della data di nascita, del codice fiscale ecc. e, soprattutto, la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni dei dati intervenute successivamente alla data di iscrizione alla Cassa. 
Molto importante è la comunicazione del numero di conto corrente bancario o bancoposta che consente una liquidazione diretta, nella massima sicurezza e tempestività.
Chi cambia settore di lavoro o rimpatria ha diritto alla liquidazione anticipata delle somme accantonate, è però necessario documentare la richiesta (dichiarazione del nuovo datore di lavoro, comunicazione del licenziamento, biglietto aereo o altro).
Nella prima settimana del mese di maggio la Cassa liquida l’anzianità professionale edile: la prestazione interessa i lavoratori che possono vantare, in un biennio (che va dall’ottobre di un dato anno al settembre di due anni dopo), almeno 2.100 ore registrate dalla Cassa. Si calcolano poi le ore di lavoro ordinarie e versate alla Cassa nel secondo anno del biennio (ottobre/settembre) e si procede alla liquidazione delle stesse sulla base di tariffe definite dal contratto. 
Oltre a ciò la Cassa eroga prestazioni di carattere sanitario o assistenziale, che possono essere richieste tramite la modulistica all’interno del presente sito.
Ricordiamo infine che, a partire dal mese di maggio di ogni anno, si spedisce il vestiario.

Liquidazioni al lavoratore:

  • luglio: importi versati dalla Sua ditta da ottobre ad aprile (salario per ferie);
  • dicembre: importi versati dalla Sua ditta da maggio a settembre (gratifica natalizia);
  • maggio: premio APE;
  • se cambia settore di lavoro o è obbligato – a seguito della scadenza del permesso di soggiorno – a rimpatriare, Le consigliamo di mettersi in contatto con la Cassa Edile.

La liquidazione avviene tramite accredito in c/c bancario o postale o, in mancanza, bonifico domiciliato (l’importo può essere ritirato presso qualsiasi Ufficio Postale italiano)

IMPORTANTE

  • controllare sempre i dati anagrafici in possesso della Cassa;
  • segnalare numeri di conto corrente o bancoposta;
  • compilare in ogni sua parte la dichiarazione di adesione;
  • comunicare qualsiasi variazione dei dati trasmessi alla Cassa (indirizzo, conto corrente, numero di telefono, ecc.);
  • tenersi sempre costantemente informati.

Per ulteriori informazioni:

Telefono:
0471 305 030
E-mail:
lavoratori@cassaedile.bz.it